DL 23/12/1994 n.727 - Vigente alla G.U. 12/07/2003 n. 160
AGRICOLTURA (GENERALITA')
ALIMENTI (ORIGINE ANIMALE)
Decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727 (in Gazz. Uff., 30 dicembre, n. 304). - Decreto convertito in l. 24 febbraio 1995, n. 46 (in Gazz. Uff., 27 febbraio 1995, n. 48). -- Norme per l'avvio degli interventi programmati in agricoltura e per il rientro della produzione lattiera nella quota comunitaria (1) (2).
(1) Vedi anche il d.l. 17 maggio 1996, n. 273, conv. in l. 18 luglio 1996, n. 380.
(2) Allo scopo di agevolarne la lettura, nel presente provvedimento la nomenclatura dei Ministri e dei Ministeri è stata aggiornata sulla base degli accorpamenti e delle soppressioni intervenute negli ultimi anni.
Preambolo
(Omissis).
Articolo 1
1. Allo scopo di assicurare la continuità degli interventi facenti capo al Ministero delle politiche agricole e forestali ed alle regioni e province autonome, per la realizzazione delle attività previste dalla legge 4 dicembre 1993, n. 491, nelle more della approvazione di una nuova legge pluriennale di spesa per gli interventi programmati in agricoltura, per l'anno 1995 è autorizzata la spesa di lire 800 miliardi, da ripartire secondo il disposto dell'articolo 2, comma 10, della legge 4 dicembre 1993, n. 491.
2. La somma di cui al comma 1 è assegnata dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, d'intesa con il Comitato di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 4 dicembre 1993, n. 491, e nei limiti di cui al medesimo articolo 2, comma 10.
3. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.
4. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 2
[1. Al fine di assicurare, nell'attribuzione delle quote individuali spettanti ai produttori di latte bovino ai sensi della legge 26 novembre 1992, n. 468, l'osservanza di quanto prescritto nel regolamento CEE n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - EIMA, procede alla riduzione, prioritariamente della quota A non in produzione e successivamente della quota B assegnate ai produttori, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) la riduzione della quota A non in produzione si effettua, salvi i casi di forza maggiore e di impossibilità sopravvenuta, qualora la quota A non in produzione ecceda il 50 per cento della quota A attribuita;
a) la riduzione della quota B è realizzata prendendo in considerazione le quote B assegnate a ciascun produttore ed applicando alle medesime la stessa diminuzione percentuale;
b) sono esclusi dalla riduzione i produttori le cui aziende sono ubicate nei comuni montani ai sensi della direttiva 75/268/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975 e nelle zone svantaggiate e ad esse equiparate nonché nelle isole (1).
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati entro il 31 marzo 1995 e con effetto a partire dal periodo 1995-1996.
2-bis. I produttori che hanno ottenuto anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 26 novembre 1992, n. 468, l'approvazione di un piano di sviluppo o di miglioramento zootecnico da parte della regione o della provincia autonoma e che hanno realizzato il predetto piano, possono chiedere l'assegnazione di una quota corrispondente all'obiettivo di produzione indicato nel piano medesimo, con effetto dal periodo 1995-1996, in sostituzione delle quote A e B ad essi spettanti.
2-ter. L'istanza di cui al comma 2- bis deve essere presentata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla regione o provincia autonoma, che la trasmette all'EIMA, entro i successivi trenta giorni, unitamente ad una attestazione che certifichi la avvenuta approvazione e realizzazione del piano.
2-quater. Ai soli fini dell'applicazione del prelievo supplementare sul latte bovino nel periodo 1994-1995, resta valida l'assegnazione di quota disposta con il bollettino EIMA del 29 aprile 1994 per tutti i produttori nei confronti dei quali la quota sia stata soppressa o ridotta dall'EIMA successivamente al 1º dicembre 1994] (2).
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 28 dicembre 1995, n. 520, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui non prevede il parere delle Regioni interessate nel procedimento di riduzione delle quote individuali spettanti ai produttori di latte bovino.
(2) Articolo abrogato dal comma 47 dell'art. 10, D.L. 28 marzo 2003, n. 49, come modificato dalla relativa legge di conversione e con la decorrenza ivi indicata.
Articolo 2/bis
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 2, d.l. 23 ottobre 1996, n. 552, conv. in l. 20 dicembre 1996, n. 642, a decorrere dal periodo 1995-1996, abrogazione reiterata dal comma 171 dell'art. 2, l. 23 dicembre 1996, n. 662.
Articolo 3
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana è sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.